ALLEGATO "A" ALL'ATTO
N. 4943/1452 DI REPERTORIO
STATUTO
E' liberamente costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e per gli effetti di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, l'Associazione denominata: "AltraImpresa Venezia".
Art. 2)
La sede legale dell'Associazione è in Venezia-Marghera (VE), Via V. Brunacci n. 28, presso Unindustria Venezia.
Art. 3)
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 4)
L'Associazione è aconfessionale, apartitica ed esclude ogni scopo di lucro, sia diretto che indiretto.
Essa ha i seguenti fini:
- sostenere lo sviluppo di organismi di volontariato che operino per i fini di cui alla legge 266/91 e relative leggi regionali di attuazione;
- favorire l' individuazione e la realizzazione di iniziative che diano risposta a bisogni sociali emergenti;
- contribuire allo sviluppo degli interventi delle imprese in campo sociale;
- condurre tutte le attività, studi, ricerche, comunicazioni connesse ai fini associativi o che si presentino utili al loro raggiungimento.
L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni strumentali al raggiungimento delle proprie finalità, ivi compresi eventuali acquisti immobiliari ed operazioni finanziarie.
L'Associazione persegue le proprie finalità sia attraverso la diffusione nel sociale della cultura d'impresa, sia attraverso la diffusione nelle imprese della cuItura della solidarietà.
Art. 5)
Gli associati possono essere persone fisiche, persone giuridiche, enti ed Associazioni comunque organizzati, che condividano le finalità dell'organizzazione e che siano mossi da spirito di solidarietà.
Il rapporto associativo ha la durata di un anno sociale ed è tacitamente prorogato di anno in anno salvo quanto disposto dall'art. 10.
Art. 6)
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
- ORDINARI:sono coloro che, oltre alla corresponsione di una quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, forniscono la propria opera intellettuale e/o materiale, senza alcun compenso diretto o indiretto e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, per conseguire le finalità istituzionali dell'Associazione. La durata dell'impegno dovrà comunque coprire un minimo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
- SOSTENITORI:sono coloro che corrispondono un contributo a fondo perduto, annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo o che intervengono con contribuzioni eccezionali o straordinarie, sempre determinate dal Consiglio Direttivo, a sostenere le iniziative patrocinate dall'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali;
- ONORARI:sono coloro che vengono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione in considerazione del particolare e riconosciuto prestigio acquisito nel campo sociale, artistico, culturale, scientifico, economico e tecnico in modo da contribuire, con titoli e meriti di speciale rilievo, a favo:rire il perseguimento degli scopi dell'Associazione; i soci onorari non hanno diritto di voto.
Art. 7)
Gli associati appartenenti alle diverse categorie specificate all'art. 6, non assumono, in ogni caso, alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote associative.
Art. 8)
Gli associati tenuti al pagamento di quote associative (soci ordinari e sostenitori) debbono versarle annualmente secondo le modalità e per gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 9)
L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera almeno una volta all'anno sull'ammissione di nuovi associati e sulle condizioni per la loro ammissione.
Art. 10)
L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà di recesso per iscritto al Consiglio Direttivo non oltre il 30 (trenta) settembre di ciascun anno per l'anno successi va. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
In mancanza di recesso, l'associato si intende confermato e conseguentemente impegnato per l'anno successivo.
Art. 11)
La qualifica di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 12)
Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza di un associato solo per gravi motivi, previamente contestati allo stesso.
Art. 13)
L'associato moroso, previa contestazione e permanenza della morosità, cessa di far parte dell'Associazione in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 14)
Gli associati che abbiano receduto o che siano decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi e le quote versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 15)
L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi sociali:
- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- da contributi pubblici, privati e di organismi internazionali;
- da proventi di iniziative dell'Associazione;
- da oblazioni I donazioni, disposizioni testamentarie e da ogni altro atto di liberalità, nonché da qualunque altro provento destinato all'Associazione.
Art. 16)
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.
Art. 17)
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.
Per la prima volta la nomina dei componenti di tutti gli organi è effettuata nell'atto costitutivo. Le cariche sociali sono tutte gratuite.
Art. 18)
L'Assemblea dell'Associazione è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve recare l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno e ora della riunione e deve essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
L'Assemblea si intende comunque validamente convocata quando l'avviso di convocazione sia stato affisso presso la sede legale almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 19)
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi in caso di giustificato motivo, per deliberare:
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- la nomina o la ratifica o la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dei quali determina anche il numero;
- la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità.
Art. 20)
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o, se esso non provvede, dal Collegio dei Probiviri quando ne è fatta domanda scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti associati che rappresentino almeno un quinto degli aventi diritto al voto.
Art. 21)
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, aventi diritto al voto, intervenuti personalmente o tramite rappresentanti.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina anche un segretario.
Il Presidente dell' Assemblea assicura il regolare svolgimento della riunione.
Art. 22)
Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di prendervi la parola e di votare nei limiti e nei modi stabiliti dal Presidente dell'Assemblea e dal presente statuto. I Soci ordinari e Sostenitori hanno diritto ad un voto.
Gli associati possono essere presenti personalmente o per delega ad un al tra associato o a loro dipendente se persona giuridica.
L'associato che per qualsiasi moti va non possa o non voglia intervenire all'Assemblea, può farsi sostituire da al tra Associato mediante delega scritta, della quale deve farsi menzione nel processo verbale redatto a cura del segretario dell'Assemblea.
Nessuno può ricevere più di due deleghe.
Art. 23)
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima ed unica convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 24)
Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina di membri del Consiglio Direttivo dei Probiviri, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto l'azione di responsabilità, sono prese con la maggioranza da cui all'art. 23.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri ed i Probiviri non hanno diritto di voto.
Il diritto di voto non può essere esercitato dall'associato nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione. Le cariche associati ve possono essere attribuite anche a non associati.
Art. 25)
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
Le deliberazioni, in prima convocazione, sono prese, alla presenza di almeno la maggioranza degli associati, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
In seconda convocazione le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art. 26)
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.
Le deliberazioni che non sono state prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo possono essere impugnate dal Consiglio Direttivo o dai singoli associati assenti o dissenzienti, entro 3 (tre) mesi dalla deliberazione, con ricorso dinnanzi al Collegio dei Probiviri.
Art. 27)
Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri in numero dispari, non inferiore a tre e non superiore a sette, di cui almeno uno scelto tra le categorie degli associati esistenti.
I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria per la durata di un triennio.
I Consiglieri possono anche non essere associati e non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.
Il Consiglio Direttivo può nominare all'unanimità per cooptazione altri Consiglieri, in numero pari, per un massimo di due Consiglieri.
I Consiglieri che cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti per cooptazione.
Tutte le nomine per cooptazione devono essere ratificate alla prima Assemblea Ordinaria. I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea Ordinaria in qualunque tempo per giusta causa.
Art. 28)
Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta a trimestre con un avviso contenente l'ordine del giorno inviato a tutti i Consiglieri non meno di otto giorni prima della data prevista. In caso di eccezionale urgenza, il Consiglio Direttivo potrà venir convocato a mezzo telegramma, telefax o telefono, con preavviso di un giorno.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne venga fatta motivata richiesta per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri. Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo nella successiva riunione provvederà alla sostituzione per cooptazione dei Consiglieri decaduti.
Art. 29)
Il Consiglio Diretti va ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per conseguire lo scopo sociale, esclusi quelli riservati dallo statuto all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo in particolare: determina la politica e i programmi di sviluppo dell'Associazione e ne stabilisce le modalità di attuazione, cura la redazione del bilancio che presenta unitamente ad una relazione all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione ai sensi dell'art. 19.
Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
Il Consiglio Direttivo può nominare i comitati di cui al successivo art. 31.
Il Consiglio Direttivo può delegare talune proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un Comitato esecutivo composto da alcuni Consiglieri, determinando i limiti della delega.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura di un segretario scelto di volta in volta dal Consiglio stesso anche fra persone diverse dai membri del Consiglio.
Art. 30)
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; presenta all'Assemblea la relazione sullo stato dell'Associazione; provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo, con i più ampi poteri di delega.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tali poteri spettano al Vice Presidente.
Art. 31)
Il Consiglio Direttivo può costituire comitati, anche stabili, designando i componenti ed il Presidente anche tra non associati. Il Comitato permane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che l'ha costituito.
Il Comitato, su richiesta del Consiglio Direttivo o di sua iniziativa, ha il compito di predisporre pareri non vincolanti, formulare proposte e svolgere compiti tecnici nelle materie di sua competenza in funzione delle finalità associative.
Art. 32)
L'Assemblea elegge anche tra i non associati i tre componenti del Collegio dei Probiviri, designandone il Presidente. In caso venga, per qualsiasi ragione, a mancare uno dei Probiviri, gli altri provvedono alla nomina per cooptazione; la nomina é operante sino alla prima Assemblea ordinaria successiva.
I Probiviri, svolgono gratuitamente il loro compito, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Probiviri, su richiesta di un associato o di un partecipante ad un qualsiasi organo dell'Associazione, hanno il compito di decidere, entro un termine congruo, secondo diritto e equità, in ordine ad 'ogni questione o controversia che comporti l' interpretazione o l'applicazione di norme del presente statuto, di altri eventuali atti regolamentari,. di disposizioni· comunque applicabili, nonché delle norme deontologiche che informano la vita dell'Associazione.
Ai probiviri spettano i più ampi poteri istruttori.
La decisione dei probiviri deve essere motivata ed è inappellabile e vincolante.
Art. 33)
L'Associazione si scioglie quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile o quando tutti gli associati sono venuti a mancare o quando l'Assemblea straordinaria ne ha deliberato lo scioglimento.
L'Assemblea straordinaria nomina uno o tre liquidatori e determina i criteri della liquidazione e della devoluzione in attuazione della legge n. 266/91 e successive norme attuative. 'I liquidatori provvedono alla liquidazione dei fondi della Associazione e quindi, accertata l'estinzione di tutte le obbligazioni, provvedono a devolvere le residue attività agli enti indicati dall'Assemblea ovvero, in mancanza, ad enti, scelti dai liquidatori, di scopo affine o di beneficenza e comunque nel rispetto della legge 266/91 e delle successive norme di attuazione.
Art. 34)
Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni della legge 266/91 e relative norme attuative e le disposizioni del codice civile.
Art. 35)
Per ogni controversia al di fuori di quanto stabilito nell'art. 32 è competente il foro di Venezia.
F.to: Franco SORMANI
F.to: Pietro MARTINENGO
F.to: Gianfranco FIORIN
F.to: Fiorentino MANGANIELLO
F.to: Francesco FAHRNI
F.to: Antonio CIPPONERI
F.to: Fernando FERRARI
F.to: Monica SARTI Notaio
E' convocata per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 10.00, in prima convocazione, e alle ore 10.30 in seconda convocazione
La riunione si terrà presso gli Uffici di Unindustria Venezia, via delle Industrie n. 19 (Marghera) per discutere sul seguente ordine del giorno:
Modifica dell'art. 27 dello statuto, la dove si recita:
"Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri in numero dispari, non inferiore a tre e non superiore a sette, di cui uno almeno scelto tra le categorie degli associati esistenti.
I Consiglieri sono eletti dall'assemblea ordinaria per la durata di un triennio.
I Consiglieri possono anche non essere associati e non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte".
Il terzo comma del suddetto articolo viene modificato come segue:
"I Consiglieri possono anche non essere associati e sono eleggibili consecutivamente per più di due volte."
Successivamente (alle ore 11.00) viene convocata l'assemblea ordinaria col seguente o.d.g.: Nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Marghera, 15 aprile 2008



